IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto in particolare l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997, prevedendo, in caso di differimento del pagamento, l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse e prevedendo che, in sede di prima applicazione, non si fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi quindici giorni; Considerato che le rilevanti modifiche introdotte con i decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno recato numerose novita' che impegnano i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale in una considerevole attivita' di studio e di analisi delle nuove disposizioni; Al fine di evitare che, a causa del limitato tempo a disposizione per la cognizione delle novita' e per la redazione delle dichiarazioni, si verifichino difficolta' ed errori che impediscano di fruire delle opportunita' che le nuove disposizioni hanno introdotto; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per la presentazione delle dichiarazioni IVA e dei relativi versamenti per l'anno 1998 1. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1997, comprese quelle di cui all'art. 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da presentare tra il 1 gennaio ed il 31 maggio 1998, sono presentate nel mese di giugno. L'imposta a debito risultante dalle predette dichiarazioni e' versata entro il 25 marzo 1998. 2. Le somme ricevute dalle banche a titolo di imposta sul valore aggiunto il giorno 25 marzo 1998 sono versate al concessionario entro il giorno 27 marzo 1998; le somme che il concessionario ha ricevuto allo stesso titolo dalle banche il giorno 27 marzo 1998 sono riversate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il successivo 31 marzo 1998. 3. Le persone fisiche possono effettuare il versamento di cui al comma 1 entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Roma, 23 marzo 1998 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro delle finanze Visco